Il Decreto Legge ha attribuito la competenza in tale materia (che in precedenza – per l’espulsione di stranieri - spettava al giudice di pace) al Tribunale ordinario in composizione monocratica che decide in camera di consiglio.

 

L’intervento del Tribunale ordinario è previsto in due momenti:

nella esecuzione del provvedimento di espulsione dello straniero o di allontanamento del cittadino U. E., che è soggetto a convalida;
nella decisione dell’eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di espulsione o di allontanamento.
Le ipotesi di intervento giudiziario del Tribunale ordinario sono le seguenti:

Convalida

1. Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato di cui al primo comma dell’art. 13 o per i motivi di cui al secondo comma dell’art. 13 (art. 13, comma 5 bis, DLgs n. 286/1998)
2. Convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero in attesa esecuzione del decreto di espulsione (art. 14, commi 3 e 4, DLgs n. 286/1998)
3. Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, comma 2, DL n. 144/2005 come modificato dall’art. 1 DL n. 249/2007)
4. Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera del cittadino dell'Unione europea, o dei suoi familiari qualunque sia la loro cittadinanza, allontanato dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, comma 1, DL n. 249/2007)
5. Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera del cittadino dell'Unione europea, o dei suoi familiari qualunque sia la loro cittadinanza, allontanato dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 4, comma 4, DL n. 249/2007)6. Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera del cittadino dell'Unione europea, o dei suoi familiari qualunque sia la loro cittadinanza, allontanati dal territorio nazionale e rientrati nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (art. 5, comma 1, DL n. 249/2007)

Ricorso

1. Ricorso contro il decreto del prefetto di espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, commi 2 e 8, DLgs n. 286/1998)
2. Ricorso contro il provvedimento -adottato dal Prefetto (ovvero dal Ministro dell’interno qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti)- di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza (artt. 4 e 7, comma secondo, DL. n. 249/2007)
Contro il decreto di espulsione di stranieri emesso dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 13, comma 11, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni).

Avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadino dell’Unione Europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, adottati dal Ministro dell'interno per motivi di prevenzione del terrorismo può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (artt. 3 e 7, comma primo, DL. n. 249/2007).