La Corte di Cassazione, sezione II civile, con sentenza del 12 novembre 2007, n. 23506 ha disposto il rigetto del ricorso presentato dal Comune di Avellino contro la sentenza del Giudice di Pace, motivando che è da ritenersi nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l’indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento. L’art. 383, 2 comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di Pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale.
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