Gent. Avvocato,

quest’estate ho prenotato un soggiorno pagando anticipatamente l’intera quota; tuttavia per gravi motivi ho potuto soggiornare solo un giorno.Alla richiesta di un rimborso, il gestore dell’albergo ha risposto negativamente, sostenendo di non essere riuscito a prenotare la camera nei giorni di mia rinuncia. Le chiedo se esista qualche legge che regolamenti queste situazioni e che tuteli il cliente. La ringrazio e le auguro buona giornata.

 

In riferimento alla Sua gentile richiesta, Le espongo quanto segue.
Innanzitutto, Le faccio presente che l'art. 1596 cc, comprendendo anche la fattispecie dell’affitto di camere d’albergo, prevede che la locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’art. 1574, una delle parti non comunichi all'altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi.  Lei ha concluso, al momento della prenotazione, un regolare “contratto d’albergo”, oltremodo perfezionato dal pagamento del prezzo per l'intero e dal primo pernottamento. In tal caso, dovrà verificare quanto espressamente previsto in materia di recesso dalle norme contrattuali che ha sottoscritto o dichiarato di accettare, anche attraverso prenotazione via internet. Considerando l’albergo da Lei menzionato (e qui non riportato per ragioni di tutela della privacy), è previsto dal regolamento contrattuale alberghiero che per la partenza anticipata l’hotel si riservi d trattenere il 90% del prezzo totale. La Cassazione, ribadendo che il contratto d’albergo è concluso e vincolante per entrambe le parti al momento della prenotazione, specifica che, anche se il cliente non ne usufruisce, è comunque tenuto a mantenere indenne l'albergatore per i danni che gli possono derivare da una partenza anticipata. Pertanto, a condizione che l'albergatore fornisca la prova che la camera sia rimasta libera, il cliente dovrà pagare anche i giorni non goduti, non potendosi però applicare la tariffa di pensione completa o mezza pensione (i pasti non sono stati consumati, e rileva dunque un risparmio per l'albergatore), ma di solo pernottamento. Ciò comporta, tuttavia, due possibilità a Suo favore: può verificare, se volesse contrastare le richieste formulate dall’albergo e dunque non corrispondere ulteriormente alcunché, la prova che l’albergatore non abbia prenotato nuovamente le camere nel periodo da Lei rinunciato; inoltre, e ad ogni modo, ha il diritto di richiedere che venga detratto dal totale la pensione completa o la mezza pensione, di cui non ha usufruito nei giorni di Sua assenza.
Consiglio pratico: verifichi sempre, anche su pagine web, prima di procedere alla prenotazione di viaggi o camere d’albergo quanto previsto espressamente dalle formule “il pacchetto include, le quote comprendono, diritto di recesso e rimborsi”. Cordialmente,

 

Avv. Rossella Mileo