Buongiorno avvocato,
benché la lettura della Sua cortese mail non mi offra molti dati da cui partire per l'analisi approfondita della questione, posso, premesso un breve elenco dei punti fondamentali da tenere presente per essere ammessi al gratuito patrocinio, fornirLe il seguente responso.
Una persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità di far fronte alle spese connesse all'assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado può chiedere il gratuito patrocinio.
Per povertà non s'intende "nulla tenenti", ma la condizione di impossibilità ad affrontare le spese richieste, e deve essere certificata dal Comune di residenza o di domicilio. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84. È stato fissato un limite di reddito, sotto il quale si può beneficiare dell'agevolazione. Tale limite è dato da un reddito imponibile ai fine dell'imposta IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quanto detto.
A tal fine viene considerata la somma dei redditi dei componenti la famiglia dell'istante, al reddito dell'istante viene quindi sommato quello dei famigliari conviventi. Si tiene conto del solo reddito dell'interessato, quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri famigliari oppure nel caso in cui oggetto della causa siano diritti della persona.
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.
Qualora, al momento della sua domanda, le risorse del richiedente non siano mutate rispetto all’anno precedente, le risorse prese in considerazione sono quelle dichiarate alle autorità nazionali per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora la situazione finanziaria del richiedente sia mutata, saranno prese in considerazione le risorse di cui dispone a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso e fino alla data della domanda. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
- La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
La domanda dev’essere altresì corredata dei documenti giustificativi che consentono di valutare la situazione economica del richiedente, quali documenti o attestazioni provenienti da una pubblica autorità o da un terzo: certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante la situazione economica del richiedente nonché, a mo’ di esempio, dichiarazioni tributarie, attestazioni relative alla retribuzione, attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o dell’assicurazione contro la disoccupazione, dichiarazioni bancarie o estratti conto. Dichiarazioni solenni compilate e firmate personalmente dal richiedente non sono sufficienti a fornire la prova della situazione di indigenza.
I dati indicati nel formulario in ordine alla situazione economica del richiedente e i documenti giustificativi depositati a sostegno di tali dati mirano a fornire un’immagine completa della sua situazione economica. Per tutto ciò premesso, Le faccio presente che la madre può, per diverse ragioni, essere a carico della figlia ma percepire un piccolo reddito (una pensione, accompagnamento, sostentamento pubblico..), che, tuttavia, non la aiuta a farsi carico della cura della propria persona; ragion per cui, avrà diritto, depositando relativa domanda con la dichiarazione dei propri redditi (inferiore a € 9.723,84), al gratuito patrocinio. Ricordi, da ultimo che la “parcella” dell’avvocato d’ufficio sarà a carico dello Stato, dunque l’avvocato non avrà nulla da richiedere alla figlia, poiché titolare del gratuito patrocinio nonché assistita dall’avvocato d’ufficio risulterà essere solo la madre.
Spero di averLe fornito sufficienti elementi per poter adoperarsi ad una bonaria risoluzione della questione. In caso, invece, siano necessari maggiori approfondimenti e ricerche, corredate dallo studio di apposita documentazione, potrà richiedere mio intervento, al fine di tutelare il Suo caso in forma stragiudiziale o giudiziale.
Nel frattempo, lieta della Sua conoscenza e della fiducia accordatami, Le invio i miei più cordiali saluti.
Avv. Rossella Mileo
|
|---|