IN PRATICA:
Il proprietario dell'ultimo piano, nel caso di tetti spioventi o di lastricato solare può sopraelevarsi se:
a) è ammesso dalle regole condominiali (e , mi hai detto, è ammesso)
b) è ammesso dalle regole urbanistiche della zona (e lo è, per la L.R. n. 15 del 15 luglio 1996, che ti profilo sotto).
Per quanto riguarda il condominio: il proprietario dell'ultimo piano può sopraelevarsi nelle due condizioni.
1) il sottotetto non è "parte comune" del condominio (per capirci: come le scale, i pianerottoli, l'ingresso, ecc.). Per verificare se il sottotetto è parte comune occorre rifarsi al Regolamento Condominiale, meglio quello "originale" ovvero quando è nato il condominio, dove, di solito, sono elencate le parti comuni del condominio. Se il sottotetto è parte comune allora il proprietario dell'ultimo piano, per utilizzare il sottotetto (=parte comune) è obbligato a ottenere l'unanimità (non basta la maggioranza) dei condomini, ovvero dei proprietari di tale parte comune. Oltre a versare un "indennizzo" per l'acquisto di tale parte comune. In mancanza di ciò il proprietario dell'ultimo piano NON può sopraelevarsi, a prescindere da autorizzazioni urbanistiche, in quanto lede la proprietà privata degli altri condomini. Ma a quanto pare, nel vostro caso non è parte comune, e quindi buon per voi.
2) a prescindere dal fatto se il sottotetto è o meno parte comune se nel rogito di acquisto del proprietario dell'ultimo piano è esplicitamente escluso il sottotetto, ovvero se l'acquirente ha acquistato esclusivamente l'appartamento dell'ultimo piano ma non il sottotetto, allora il proprietario dell'ultimo piano NON può sopraelevare (Questa condizione si verifica, di solito, quando il costruttore vende solo gli appartamenti dell'ultimo piano e NON il diritto alla sopraelevazione in quanto, di solito, tale diritto se lo riserva per sé). Controlla che sul rogito o compromesso in tuo possesso non sia esperessam esclusa la sovraelevazione.
Ricapitolando: se nel rogito di acquisto del proprietario dell'ultimo piano non è esclusa la proprietà del sottotetto e se il regolamento condominiale non indica (esplicitamente) che il sottotetto è parte comune allora, fermo restante le condizioni urbanistiche, è diritto del proprietario dell'ultimo piano a sopraelevarsi, previo pagamento dell'indennizzo previsto dal c.c.
PER LEGGE:
Arrivando, così al codice civile e leggine varie, ti informo che nell''art. 1127 del C.C. è statuito che "il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare".
Con la L.R. n. 15 del 15 luglio 1996 è stato reso possibile il recupero dei sottotetti nell'intero territorio regionale, esigenza questa il cui soddisfacimento era da molti auspicato, specie nelle zone centrali delle maggiori città.
Sono ammesse deroghe per quanto riguarda l'altezza utile dei locali, per cui in pratica molte soffitte prima praticamente inusufruibili e inusufruite, se non per il deposito di vecchi masserizie, sono suscettibili di essere trasformate in utili mansarde costituite da unità immobiliari indipendenti o da locali di pertinenza ed estensione delle unità immobiliari sottostanti.
Una delle condizioni imposte dalla L.R. riguarda la sagoma della copertura (cioè del tetto), che non deve essere modificata. In altri termini la volumetria delle nuove unità immobiliari (o porzioni di unità immobiliari) che venissero realizzate nel sottotetto non dovrà modificare la volumetria complessiva fisica dell'edificio. E' permessa però la modifica della copertura per la creazione di terrazzini in modo da consentire che le unità di nuova realizzazione possano essere aeroilluminate non solo da lucernari, ma anche da serramenti verticali. E' consentito cioè sostituire in parte la copertura dell'edificio demolendo le parti inferiori delle falde (cioè le zone in cui l'altezza da pavimento dell'ultimo solaio al tetto è inferiore a quella utile) e risistemare la copertura che risulterà in parte a falde ed in parte piana.
I diritti del condominio sono diversi a seconda delle diverse fattispecie considerate e possono essere come segue precisati.
1)Nel caso in cui il sottotetto è di piena proprietà di un soggetto (IL VOSTRO CASO), questi, anche ai sensi dell'art. 1127 C.C., ha il diritto di utilizzarlo in base alla nuova normativa. Il recupero del sottotetto potrebbe essere realizzato anche senza il preventivo consenso dei condomini, essendo sufficiente la dimostrazione della proprietà dell'ultimo piano per essere legittimati a richiedere la concessione edificatoria (ex art. 4 L. 28.01.1977 n. 10).
Tuttavia se il recupero del sottotetto può essere a tutti gli effetti, anche pratici, paragonabile alla sopraelevazione di un edificio, il proprietario del piano sottotetto dovrebbe indennizzare gli altri condomini proprietari delle unità site ai piani sottostanti con una somma pari al valore dell'area afferente la nuova costruzione realizzata, con deduzione del valore dell'area del sottotetto preesistente secondo la sua pregressa utilizzazione.
2)Se, invece, il sottotetto è di proprietà condominiale (MA è ESCLUSO DAL REGOLAM..), è chiaro che occorrerà una delibera assembleare per poter sfruttare il sottotetto stesso e realizzare nuove unità immobiliari, ma in tal caso il vantaggio che deriverà dalla costruzione (e successiva eventuale alienazione) delle nuove unità andrà a beneficio dell'intero condominio pro-quota millesimale.
In altri termini, in questa ipotesi, non si verifica l'apprensione a favore di un solo soggetto dell'incremento di valore dell'entità comune "area di sedime".
3)Se il sottotetto è suddiviso in ripostigli di proprietà esclusiva delle unità immobiliari sottostanti (VEDI TU..)il problema è praticamente analogo al caso precedente, in quanto non sarà in pratica possibile realizzare il recupero del sottotetto se non con l'accordo di tutto il condominio.
Anche in questo caso si dovrà procedere mediante delibera assembleare e successivo appalto dei lavori, ripartizione dei costi, ecc. salvo che il condominio non voglia alienare ad un terzo operatore l'intero sottotetto, nel qual caso verrebbe automaticamente ad apprendere l'incremento del valore dell'area che la nuova normativa ha determinato.
L'ultimo caso prima evidenziato è forse quello di maggiore interesse dal punto di vista pratico.
4) Se il proprietario dell'ultimo piano è anche proprietario di una porzione di sottotetto sovrastante l'appartamento ed è quindi possibile collegare lo spazio sottotetto con il piano sottostante, mediante una scala interna, recuperando all'abitazione anche lo spazio della ex soffitta, non sarà sufficiente ottenere la concessione edilizia (che viene rilasciata "salvi i diritti dei terzi"), ma sarà anche necessario avere il preventivo assenso del condominio, per quanto riguarda l'eventuale modifica radicale del tetto. Inoltre, per le ragioni prima esposte, il proprietario costruttore dovrebbe indennizzare gli altri condomini secondo la normativa di cui all'art. 1127 del valore corrispondente all'incidenza dell'area riguardante l'unità di nuova realizzazione.
Secondo la normativa di cui all'articolo richiamato dovrebbe cioè "corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare (in questo caso il tetto) di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare".
In ogni caso, la sopraelevazione è consentita quando sia eseguita dal proprietario dell’ultimo piano o dal proprietario esclusivo del lastrico solare o terrazza di copertura dell’edificio, a condizione che sussista l’idoneità statica dell’edificio (art. 1127, secondo comma, c.c.), che non sia pregiudicato l’aspetto architettonico dell’edificio e non sia diminuita notevolmente l’aria e la luce dei piani sottostanti (art. 1127, terzo comma, c.c.).
Da ultimo, tieni però presente che: sussistendo tutte tali condizioni, il sopraelevante, eseguita la sopraelevazione, è tenuto a corrispondere, agli altri condomini, la cosiddetta indennità di sopraelevazione, nonché a ricostruire il lastrico o la terrazza - su cui tutti o parte dei condomini avevano diritto d’uso - in modo da non rendere più incomodo l’uso originario.
In sostanza, l’indennità di sopraelevazione viene a configurarsi come una reintegrazione parziale della perdita subita dai condomini, con il trasferimento delle quote di comproprietà dell’area condominiale. E’ per questo che il sopralzo – comportando un mutamento nel rapporto di valore tra le proprietà esclusive – rende necessaria la revisione della tabella millesimale di proprietà (art. 69, n. 2, disp. att., c.c.), con un aumento della quota di comproprietà del condomino che ha effettuato il sopralzo e la corrispondente diminuzione di quelle di tutti gli altri condomini. |