Buongiorno a tutti, da un anno e mezzo, sono l'inquilino di un appartamento ammobiliato.
E da ieri, il forno non funziona più. Certo che mia moglie ed io, non giochiamo con il forno, son cose che succedono e la mia domanda è questa : CHI DEVE PAGARE l'intervento del technico ?
Una precisazione, l'appartamento nuovo è stato ammobiliato nel gennaio 2004.... quindi il forno ha 4 anni. Grazie della risposta.
Giuseppe chiede all’interno del forum se debba sobbarcarsi, spese per la riparazione del forno da cucina, presente in un appartamento preso in affitto da solo un anno e mezzo.
Premetto che generalmente sono a carico dell’inquilino le spese di gestione e manutenzione ordinaria dell’immobile locato (un rubinetto che perde, la corda dell'avvolgibile logorata, la sostituzione della resistenza elettrica dello scaldabagno, l’energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas, amministratore, tassa per asporto rifiuti, spese condominiali, etc.). Le spese di manutenzione straordinaria invece competono al proprietario (le spese per nuovi impianti come per esempio la costruzione della fognatura, l'installazione di una antenna parabolica, l'installazione di un videocitofono, ecc.) Il locatore proprietario deve provvedere, quindi, al mantenimento della cosa locata in buono stato conservativo secondo l'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento all'inquilino durante la locazione ai sensi dell'art. 1575 del codice civile e provvedere alle riparazioni necessarie. Restano escluse le riparazioni di piccola manutenzione (art. 1576 Cod. civ.) previste dall'art. 1609, Codice civile, che sono quelle dovute, non a vetustà o caso fortuito, ma a deterioramento derivato dall'utilizzo delle cose che devono esser sottoposte a ordinaria manutenzione e che restano a carico dell'inquilino conduttore. La valutazione della categoria delle piccole riparazioni, da precisare, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. Non competono al conduttore le riparazioni, seppure di piccola manutenzione, che riguardano gli impianti interni alla struttura del fabbricato (per esempio le tubazioni dell'acqua incassate nei muri).
Non ci sono quindi regole precise per cui una spesa la paga il proprietario e l'altra la paga l'inquilino, ma solo delle indicazioni orientative. Molto dipende anche da quello che dichiara il contratto di locazione, nonché la sua tipologia. Sono dell'idea che, in caso di assenza di regole precise o pre-accordi, convenga mettersi d'accordo o preliminarmente inserire nel contratto di locazione un richiamo ad una delle tante tabelle di ripartizione spese approvate dalle rispettive organizzazioni di categoria della proprietà e degli inquilini e che trovi d'accordo soprattutto i due contraenti in modo da evitare futuri contenziosi su chi si deve accollare una certa spesa.
Altro importante passo sarà quello di verificare con certezza il motivo del deterioramento dell’elettrodomestico in uso nell’appartamento.
Pertanto, nel caso specifico segnalato, ed in particolare se, dopo solo un anno di affitto e di”normale” utilizzo del forno (danno, come scrive Giuseppe, non causato dagli inquilini, ma da un mancato funzionamento da usura del forno), le spese condominiali per l’utilizzo di elettrodomestici, rientranti nel contratto d locazione di immobile ad uso abitativo, competeranno al proprietario ai sensi dell’art. 1575 c.c. Al conduttore è generalmente richiesto di impegnarsi a rispettare le norme di buon vicinato e, nell’uso di elettrodomestici, radio, TV a non arrecare disturbo ai vicini, nonché a rispettare, ove esistente, il regolamento di condominio. In pratica: se il forno è stato rotto dall'inquilino (per danneggiamento, uso improprio ecc.) dovrà essere sostituito dall'inquilino; ma se rotto per usura dovrà sostituirlo il proprietario (per maggiori verifiche potrebbe essere necessario l’intervento di un tecnico per accertare che il forno non sia effettivamente più riparabile).
A supporto di tale tesi, Le fornisco una importante sentenza della Cassazione civile in merito.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 772 del 09/02/1982 (Rv. 418600):
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE - SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO O DI ALTRO ELETTRODOMESTICO DI DOTAZIONE PER NORMALE DETERIORAMENTO D'USO - OBBLIGO A CARICO DEL LOCATORE - LOCAZIONI VINCOLISTICHE - POTERI DEL CONDUTTORE.
CON RIGUARDO ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO, CHE SIA DOTATO DI ELETTRODOMESTICI, LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI TALI ACCESSORI, CHE SI RENDA NECESSARIA NON IN CONSEGUENZA DI UN'UTILIZZAZIONE INADEGUATA OD ANOMALA DA PARTE DEL CONDUTTORE, MA IN ESITO A NORMALE PROCESSO DI DETERIORAMENTO NEL TEMPO, DOPO UN USO NORMALE, È A CARICO DEL LOCATORE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1575 N. 2, 1576 E 1609 COD. CIV.. PERALTRO, QUESTA DISCIPLINA GENERALE TROVA PARZIALE MODIFICA NELLE LOCAZIONI URBANE SOGGETTE A REGIME VINCOLISTICO, PER LE QUALI OPERA LA SPECIALE PREVISIONE DELL'ART. 41 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1950 N. 253, SECONDO CUI, A FRONTE DELLA INERZIA DEL LOCATORE (INTERPELLATO CON LETTERA RACCOMANDATA) NELL'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI NECESSARIE, AL CONDUTTORE SPETTA SOLO LA FACOLTÀ DI PROVVEDERVI DIRETTAMENTE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE.
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