Salve, Le pongo il mio problema:4 mesi fa è stato cancellato un volo low cost che avevo prenotato con la compagnia aerea xxx,io ho optato per un altro volo con un’ altra compagnia poiché avevo interesse a partire comunque in quel giorno.Mi hanno detto di chiedere via email il rimborso del biglietto,cosa che ho fatto lo stesso giorno.Giorni dopo l’invio della richiesta leggo un articolo su una rivista in cui la Dott.ssa Anna Bartolini membro della CE, affermava il diritto per i passeggeri dei voli low cost con percorsi inferiori a 1500 km di una compensazione pecuniaria(oltre al rimborso del costo dl biglietto) pari a 250,00,cosa che spetta anche nel caso in cui il passeggero accetti la soluzione alternativa proposta dalla compagnia.Dopo mesi ricevo 1 email dalla compagnia in cui mi si da SOLO 1 voucher pari al costo del biglietto da riutilizzare nell’eventualità di un altro viaggio e nessun riferimento alla compensazione.Ritengo quindi il mio diritto sia stato violato 2 volte,la mancata compensazione e il voucher anziché il denaro pari al biglietto,dal momento che non è detto che debba e voglia riutilizzare i servizi di tale compagnia.Li ho ricontattati facendolo presente ma da allora nessuna risposta,cosa posso fare per far valere il mio diritto? A chi devo rivolgermi?la ringrazio sentitamente per l’attenzione che vorrà dedicarmi.
Nel 2005 la nuova Carta dei diritti del passeggerosi delineava le principali novità imposte dall'Unione europea in materia di viaggi e turismo, a tutela del consumatore-utente. Ecco, per i Suo caso, la disciplina seguita. Per l'OVERBOOKING, il passeggero ha diritto a un risarcimento in funzione della distanza: per un volo inferiore a 1.500 km il passeggero dev'essere risarcito con 250 euro, per un volo compreso tra 1.500 e 3.500 km gli euro diventano 400 euro, per un volo oltre i 3.500 km l'indennizzo passa a 600 euro. Il risarcimento viene dimezzato se il passeggero non subisce ritardi rispettivamente di due, tre o quattro ore. In caso di CANCELLAZIONE DEL VOLO, è determinato lo stesso risarcimento previsto per l'overbooking, oltre a pasti e alloggio se l'alternativa di viaggio è il giorno seguente. Possibilità di rimborso o viaggio verso la destinazione finale a scelta del passeggero. Un vettore non è tenuto al risarcimento se può provare le circostanze eccezionali (tra queste però non c'è il maltempo). L'indennità o il rimborso devono essere versati entro 7 giorni. Per i VOLI CHARTER E LOW COST, i diritti dei passeggeri devono essere rispettati per tutti i voli effettuati da compagnie europee che partono o che giungono nell'Ue: charter e low cost inclusi. Sono validi anche per biglietti tipo «frequent flyer». I diritti si estendono a compagnie non europee se i voli - charter o di linea- partono da un aeroporto dell'Ue. Le faccio presente, purtuttavia, che tempo fa ho riscontrato lo stesso problema da Lei vissuto con la medesima compagnia aerea e ho provveduto a richiedere e veder riconosciuto per il mio assistito sia il rimborso in denaro del volo cancellato sia il risarcimento previsto in Carta Europea. Pertanto, Le consiglio vivamente di essere tenace nella difesa di ogni Suo diritto. Mi tenga informata.
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