Gentilissimo Avvocato Mileo, da  quattro anni sono iscritto ad un circolo sportivo .Il circolo ha un parcheggio riservato ai soli soci, è recintato e all'ingresso e all'uscita a delle sbarre in piu raramente c'è un custode che all'ingresso controlla che ad entrare siano i soli soci del circolo.
Un giorno mi reco al circolo parcheggiando nel loro parcheggio.
Dopo un'ora circa ritorno alla macchina e vedo che entrambe le fiancate sono state rigate con una chiave.
Protesto in direzione e mi dicono che loro non hanno nessuna responsabilità essendo un parcheggio incustodito.
Le domando ma per legge posso obbligare il circolo a pagare i danni alla mia automobile ?
 

Gent.mo Sig.

da come descrive la gestione del circolo sportivo, sembrerebbe che nella quota dovuta in qualità di socio sia compreso il parcheggio e gli strumenti accessori al circolo.

Le consiglio, ad ogni modo di leggere preliminariamente il regolamento redatto dal Centro sportivo così da poter già avere un riferimento preciso sui diritti e doveri del Circolo in materia di cose in custodia dei propri soci. Le posso, ad ogni modo, già rendere noto, che, tanto più per il fatto che esista un parcheggiatore-custode, anche se tale obbligazione sussistesse come obbligazione accessoria, l’inadempimento dovuto ad una custodia inadeguata con conseguente furto o rovina della cosa custodita obbligherebbe il gestore dell’impianto a risarcire il relativo danno.

 Inoltre, non ha poi alcuna rilevanza il fatto che in un parcheggio esista un regolamento che escluda la responsabilità per eventuali furti o danni (cartello che esonera espressamente dalle responsabilità, ad esempio): una clausola che esclu­de la responsabilità del posteggiatore, infatti, configura un atto limitativo del­le obbligazioni tipiche del depositario, con la conseguenza che - ove contenuta in condizioni gene­ra­li di contratto (che Le consiglio di leggere attentamente in tal senso) - deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non specificamente approvata per iscritto. Ne discende l'irrilevanza di una manifestazione unilaterale di volontà del depositario che, a mezzo di cartelli esposti, declini la pro­pria responsabilità sugli oggetti depositati 

 

Avv. Rossella Mileo