Il Consiglio di Stato ha da tempo e in più occasioni sottolineato che il punto rilevante, per valutare il regime di modificabilità della struttura di un immobile, è costituito proprio dalla sua destinazione d’uso. Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione complessivamente considerati. Nella fattispecie, non è sostenibile che la trasformazione di un appezzamento di terreno da agrumeto e giardino a parcheggio scoperto, attraverso l’impermeabilizzazione del terreno, in contrasto il piano paesistico all’epoca vigente, in una zona completamente vincolata, non configuri una sostanziale modificazione delle caratteristiche d’uso dell’immobile, con incremento di carichi urbanistici.
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